L’Agenzia delle Entrate riconosce l’applicabilità dell’aliquota Iva nella misura del 10% alle forniture di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni di condomini, costituiti esclusivamente da unità abitative domestiche e residenziali.
(Agenzia delle Entrate|Risposte alla consulenza giuridica|18 febbraio 2021 – n.956/5)
Secondo il Fisco, per quanto concerne la nozione di forniture di energia elettrica per «uso domestico» di cui al primo periodo del n. 103) della tabella A, parte III, d.P.R. n. 633 del 1972, è stato più volte precisato che tale presupposto si realizza nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano l’energia elettrica nella propria abitazione privata a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito di residenzialità, e non la utilizzano nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’IVA, anche se in regime di esenzione (cfr. circ. 29/10/1977, n. 59, circ. 07/04/1999, n. 82, ris. 28/01/2008, n. 21/E, ris. 01/04/2010, n. 28/E, ris. 19/01/2017, n. 8/E).
Tuttavia, a parere del Fisco, l’espressione “uso domestico” è stata interpretata più restrittivamente con riguardo, però, alle utenze a utilizzazione promiscua, imponendo l’applicazione dell’aliquota ordinaria sull’intera fornitura nei casi in cui non sia possibile determinare il quantitativo effettivamente impiegato per usi domestici agevolati, per mancanza di distinti contatori in ossequio al principio generale secondo cui la disciplina ordinaria può essere derogata da quella speciale solo nell’ipotesi in cui siano individuati i presupposti previsti da quest’ultima. Sulla base di quanto fin qui delineato, pertanto, prevale una posizione favorevole al riconoscimento dell’aliquota ridotta in contesti esclusivamente residenziali.
In conclusione, sulla base di quanto illustrato, il FISCO conferma che l’aliquota IVA ridotta alle forniture di energia elettrica di condomini composti “esclusivamente” da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l’energia esclusivamente a “uso domestico” per il consumo finale.
Con piacere vi comunichiamo che si è concluso il processo di verifica che ha portato Unicasa Italia Spa a certificare il suo sistema di Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 Settore EA 32 per “l’erogazione di servizi di amministrazione condominiale agli amministratori affiliati”
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato La Guida aggiornata a febbraio 2021
AdE_Guida_Superbonus110__febbario 2021
Comunità energetica: definizione
Una comunità energetica è un gruppo di privati, PMI, enti territoriali o autorità locali che volontariamente decidono di costituirsi in forma giuridica allo scopo di produrre e condividere energia in forma collettiva, traendone benefici.
Nel caso in cui i membri della comunità energetica si trovino nello stesso edificio o condominio (inclusi centri commerciali), si parla di gruppo di auto consumatori che agiscono collettivamente.
Le condizioni necessarie* per poter costituire una comunità energetica sono:
Si riscontrano due possibili architetture di comunità energetiche:
One-to-many (uno-a-molti):
Un solo impianto di produzione (eventualmente integrato con accumulo) di energia elettrica da fonti rinnovabili la cui energia viene condivisa tra molti consumatori.
Many-to-many (molti-a-molti):
Pluralità di impianti di produzione (eventualmente integrati con accumulo) la cui energia viene condivisa tra molti consumatori.
Cumulabilità con altri meccanismi di incentivazione:
Gli impianti fotovoltaici gestiti dalle comunità energetiche possono beneficiare del superbonus 110% (ovviamente nei limiti di applicazione del 110% previsti dalla vigente normativa – la realizzazione di impianto FV è intervento trainato).
Per le sole comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomìni, l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 200 kW non costituisce svolgimento di attività commerciale.
Quanto sopra si riflette in due aspetti fondamentali:
1) il tetto di installazione è elevato da 20kW a 200kW;
2) per impianti FV superiori a 20kW realizzati in comunità energetica non si rende necessaria la dichiarazione all’Agenzia delle Dogane (apertura di officina elettrica).
Per gli impianti in comunità energetica realizzati beneficiando del Superbonus 110%, l’incentivo non si applica all’energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza che ha accesso al Superbonus, per la quale si applicano invece la compensazione degli oneri non goduti ed il prezzo di mercato all’energia immessa in rete.
Incentivi e componenti di ricavo
Mancato acquisto di energia: si applica all’energia prodotta ed auto consumata da ciascun “prosumer” della comunità energetica:
~ 20 c€/kWh per privati
~ 15 c€/kWh per aziende
Valorizzazione dell’energia immessa in rete al prezzo di mercato (RID=ritiro dedicato): si applica a tutta l’energia immessa in rete dagli impianti di produzione:
~ 5 c€/kWh
Incentivo per l’energia auto consumata collettivamente: si applica all’energia immessa in rete dagli impianti di produzione e simultaneamente auto consumata dai membri della comunità energetica. La valutazione dell’energia immessa in rete ed auto consumata avviene su base oraria attraverso i misuratori del distributore di energia. L’incentivo viene erogato dal GSE per una durata di 20 anni:
10 c€/kWh (autoconsumatori che agiscono collettivamente)
11 c€/kWh (comunità energetiche)
Compensazione degli oneri non goduti: si applica all’energia auto consumata collettivamente. Si tratta del rimborso per gli oneri non goduti per la trasmissione e la distribuzione di energia in quanto prelevata dalla rete di bassa tensione:
1 c€/kWh (autoconsumatori che agiscono collettivamente)
0,8 c€/kWh (comunità energetiche)
Dopo una lunga attesa di diversi mesi , è andato finalmente online il sito web del Governo dedicato al superbonus 110%.
Il portale si propone di fornire tutte le informazioni sui requisiti e sulle procedure per ottenere la detrazione.
http://www.governo.it/superbonus
Consulta anche il sito dell’Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/superbonus-110%25
e il sito dell’ENEA https://www.enea.it/it/cittadini/superbonus-sito-enea-detrazioni-fiscali